A risposta in Commissione
Al Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Per sapere, premesso che:
l’articolo 18 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 riconosce, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, un credito d’imposta pari al 20% a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle suddette attività;
l’art. 7 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022) ha prorogato tale misura alle spese sostenute anche durante il terzo trimestre solare dell’anno 2022 (luglio, agosto e settembre) per l’acquisto dei carburanti necessari per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle suddette attività agricole e della pesca;
tale intervento normativo è volto mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina.
dall’interpretazione letterale della norma sembra che i quantitativi di carburante da tenere in considerazione siano esclusivamente quelli riferiti alla trazione dei mezzi agricoli e pertanto rimarrebbero escluse le quantità utilizzate per l’irrigazione;
a causa della siccità, prolungata e fuori dal comune, nell’anno corrente per evitare forti stress idrici alle culture, sono stati praticati prolungati turni di irrigazione che hanno comportato un utilizzo straordinario di carburante;
per mitigare gli effetti economici dell’incremento del prezzo del carburante occorre, che oltre a quello utilizzato per la trazione dei mezzi, il credito d’imposta sia esteso, anche per il carburanti utilizzato per tutte le altre attività agricole aziendali;
la riduzione dei costi di produzione in agricoltura è fondamentale per aumentare i redditi degli agricoltori e ridurre i prezzi dei prodotti agricoli a vantaggio dei consumatori. Tra i costi di produzione più rilevanti per l’agricoltore, vi sono quelli relativi al carburante per uso agricolo.
la Regione Emilia-Romagna ha integrato le assegnazioni dell’anno 2022 di prodotti petroliferi, unicamente per le colture irrigue per i fabbisogni d’irrigazione, con quantitativi di carburante aggiuntivi.
se e quali immediate iniziative di competenza, intenda assumere affinché le aziende agricole si vedano riconosciuto il credito d’imposta anche per il carburante utilizzato per le attività delle colture irrigue per i fabbisogni d’irrigazione.
Andrea Rossi
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