Il testo della proposta di legge
Onorevoli Colleghi! – Il tatuaggio e il piercing sono discipline con radici antichissime. Il tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l’introduzione o con la penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi e qualsiasi altra tecnica, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti. Il piercing consiste nella perforazione di una qualsiasi parte superficiale del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura. La pratica del tatuaggio può essere distinta in: tatuaggio artistico; tatuaggio con finalità mediche, eseguito nelle strutture sanitarie pubbliche o private, che ha lo scopo di riparare gli esiti dovuti a interventi chirurgici di mastectomia; dermopigmentazione o trucco permanente, effettuata a fini estetici per migliorare o correggere i lineamenti del viso o l’immagine estetica in generale. L’attività di tatuaggio rappresenta una forma d’arte contemporanea ed è stata esercitata in culture e in epoche diverse. Da un’indagine condotta dall’Istituto superiore di sanità nel 2015, è emerso che le persone tatuate in Italia erano circa 6,9 milioni, pari al 12,8 per cento di tutta la popolazione. Il valore del giro di affari è stimato in oltre 300 milioni di euro l’anno: in cinque anni si è passati da circa 1.300 a più di 4.000 attività registrate. Nonostante la rilevanza dei dati riportati, si deve osservare che in Italia manca ancora una legislazione nazionale specifica che disciplini in modo organico le attività di tatuaggio e piercing. A livello nazionale, infatti, l’unico riferimento normativo è contenuto nelle «Linee guida del Ministero della salute per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» (circolari del Ministero della sanità 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, e 16 luglio 1998, n. 2.8/633). A livello locale, solo la Toscana, il Friuli Venezia Giulia e le Marche hanno emanato leggi specifiche per la regolazione del settore. Inoltre, non tutte le regioni hanno recepito le citate Linee guida del Ministero o hanno provveduto a emanare provvedimenti in materia. Per quanto concerne la formazione, la menzionata circolare del 1998 n. 2.9/156, prevede l’organizzazione di «corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing», ma continua a registrarsi una grande disomogeneità in materia, causata dalla frammentazione della normativa regionale: il numero di ore previste per la formazione varia da 14 a 700 a seconda della regione, mentre il corso standard, previsto dalle Linee guida ministeriali, è di 90 ore. Ne consegue che la formazione del tatuatore, a livello nazionale, risulta molto complessa e discontinua, derivando da differenti percorsi di studio e di preparazione. A livello europeo, dal 31 luglio 2020 è entrata in vigore la norma EN 17169:2020 «Tattooing – Safe and hygienic practice», che indica le modalità di esercizio dell’attività di tatuaggio, e alla fine dello scorso anno è stato approvato il regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica l’allegato XVII annesso al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente; i contenuti della norma EN e del regolamento europeo sono recepiti dalla presente proposta di legge che affida la sorveglianza e la vigilanza del loro rispetto nonché di quello dei requisiti igienico-sanitari alle aziende sanitarie locali competenti.
Tenuto conto di quanto esposto, la presente proposta di legge si prefigge di disciplinare in maniera esaustiva, a livello nazionale, le attività di tatuaggio e di piercing e le pratiche a esse correlate. Con l’articolo 1 è individuato l’oggetto della legge, precisando che le attività di tatuaggio e di piercing e le pratiche a esse correlate rientrano nell’ambito delle arti figurative. L’articolo 2 reca le definizioni di tali attività. L’articolo 3 stabilisce i requisiti soggettivi per poter esercitare le attività. L’articolo 4 definisce il percorso formativo per l’attività di tatuaggio della durata di due anni con almeno 900 ore annue teorico-pratiche e 250 ore di stage, al termine del quale, previo superamento di un esame, lo studente può accedere a una delle tre specializzazioni: tatuaggio artistico, tatuaggio con finalità mediche o tatuaggio estetico, e per l’attività di piercing che consiste in un unico modulo della durata di almeno 900 ore annue teorico-pratiche e 250 ore di stage. I corsi sono tenuti da personale qualificato. Sono esclusi dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione i soggetti che certificano di aver esercitato l’attività in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno cinque anni. L’articolo 5 stabilisce le competenze delle regioni in materia di formazione. Con l’articolo 6 si dispone che per poter praticare tatuaggi e piercing è necessaria l’autorizzazione al relativo esercizio rilasciata dal comune. L’articolo 7 stabilisce gli obblighi delle attività e prevede la designazione di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi per esercitare tale attività. L’articolo 8 pone a carico delle aziende sanitarie locali le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di tatuaggio e piercing. Con l’articolo 9 si disciplinano le modalità di utilizzo e di immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per l’attività di tatuaggio e piercing. L’articolo 10, in materia di obblighi e divieti, stabilisce che i minori di diciotto anni hanno bisogno del consenso informato di uno dei genitori per potersi sottoporre a tatuaggi e a piercing, ad esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, e comunque devono avere un’età maggiore di quattordici anni. L’articolo 11 disciplina lo smaltimento dei prodotti delle attività, assimilati come rifiuti speciali a rischio infettivo. Con l’articolo 12 si disciplinano le attività di tatuaggio e piercing durante le manifestazioni pubbliche, nelle quali sono necessari la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 e il rispetto dei requisiti igienico- sanitari. L’articolo 13 disciplina l’attività di tatuatori e piercer stranieri durante le manifestazioni pubbliche e nel territorio nazionale. L’articolo 14 stabilisce le informazioni per il consumatore e il consenso informato sui potenziali rischi per la salute derivanti dall’esecuzione delle pratiche delle attività di tatuaggio e piercing. Con l’articolo 15 si disciplina l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing rispetto alla tutela dei minori. L’articolo 16 prevede il regolamento delle attività, adottato con decreto del Ministro della salute. Con l’articolo 17 si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie relative ai divieti, ove i fatti non costituiscano reato. L’articolo 18, infine, reca le norme finali e transitorie.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing e le pratiche a esse correlate.
2. Le attività di tatuaggio e piercing e le pratiche a esse correlate di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), rientrano nell’ambito delle arti figurative.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) tatuaggio artistico: la colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l’introduzione o con la penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi e qualsiasi altra tecnica, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
b) tatuaggio con finalità mediche: una tecnica di tatuaggio, eseguita nelle strutture sanitarie pubbliche o private, che ha lo scopo di riparare gli esiti dovuti a interventi chirurgici di mastectomia;
c) dermopigmentazione o trucco permanente: una tecnica di tatuaggio applicata a fini estetici per migliorare o correggere i lineamenti del viso o l’immagine estetica in generale;
d) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte superficiale del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
Art. 3.
(Requisiti soggettivi)
1. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 dell’articolo 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
b) essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
c) avere superato l’esame di abilitazione di cui all’articolo 4.
Art. 4.
(Percorsi formativi)
1. Il percorso formativo per le attività di tatuaggio è suddiviso in due moduli: un primo modulo propedeutico della durata di due anni, con almeno 900 ore annue teorico-pratiche e 250 ore di tirocinio, al termine del quale, previo superamento di un esame, lo studente può accedere a una delle seguenti specializzazioni: tatuaggio artistico, tatuaggio con finalità mediche o dermopigmentazione. I moduli per le specializzazioni hanno una durata di almeno 400 ore teorico-pratiche e 250 ore di tirocinio.
2. Il percorso formativo per l’attività di piercing consiste in un unico modulo della durata di almeno 900 ore annue teorico-pratiche e 250 ore di tirocinio.
3. I percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo prevedono l’alternanza tra periodi di formazione e di studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso luoghi autorizzati ai sensi dell’articolo 6 che collegano la formazione teorica con l’esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute per le materie igienico-sanitarie, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) i contenuti artistici, tecnici, igienico-sanitari e culturali dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalità di svolgimento dell’esame finale teorico-pratico di abilitazione all’esercizio delle attività;
c) i requisiti soggettivi dei componenti della commissione dell’esame teorico-pratico di cui alla lettera b), al fine di garantire il loro riconoscimento e la loro validazione a livello nazionale;
d) le materie di insegnamento teorico-pratico, che sono impartite da docenti competenti nelle attività relative alla materia insegnata in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3;
e) i criteri di valutazione per i crediti formativi.
5. Le materie fondamentali di insegnamento dei percorsi formativi di cui al presente articolo sono suddivise nelle seguenti aree:
a) area socio-culturale;
b) area giuridica;
c) area psicologica e sociale;
d) area igienico-sanitaria;
e) area tecnico-operativa.
6. Sono esclusi dall’obbligo di frequentare i percorsi formativi di cui al presente articolo i soggetti che dimostrano di aver esercitato l’attività in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e di aver superato un corso di formazione regionale istituito in conformità alle Linee guida del Ministero della salute per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, di cui alla circolare del Ministero della sanità 5 febbraio 1998, n. 2.9/156.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propri provvedimenti, il rispettivo albo dei tatuatori e dei piercer abilitati.
Art. 5.
(Competenze delle regioni in materia di formazione)
1. Le regioni garantiscono i livelli essenziali di prestazione delle attività di cui alla presente legge nel sistema di istruzione e formazione professionale nel rispetto degli standard formativi minimi stabiliti dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con riferimento ai criteri di accesso e alla durata dei corsi, alla validità nazionale delle certificazioni e al rispetto dei criteri nazionali di accreditamento dei soggetti che erogano i corsi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, provvedono a istituire corsi di aggiornamento obbligatori per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge.
Art. 6.
(Competenze dei comuni in materia di autorizzazione)
1. I soggetti che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura per l’esercizio delle attività di tatuaggio artistico e piercing in un luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, sono tenuti a presentare la richiesta di autorizzazione all’esercizio delle citate attività, attestante il rispetto dei requisiti di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano adottate ai sensi dell’articolo 5. La richiesta è corredata di un progetto nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
2. Il comune invia la richiesta di autorizzazione e il progetto a essa allegato all’azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede ad effettuare la verifica dei requisiti minimi strutturali e impiantistici di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
3. Il comune rilascia l’autorizzazione a seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma 2.
Art. 7.
(Esercizio dell’attività)
1. L’esercizio delle attività di tatuaggio artistico e piercing è effettuato in conformità a quanto disposto in materia di trasparenza nei rapporti con la clientela dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2. L’esercizio delle attività di tatuaggio artistico e piercing, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 6.
3. Presso ogni luogo nel quale sono esercitate le attività di tatuaggio artistico e piercing deve essere designato, nella persona del titolare o di un socio partecipante al lavoro, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3, che svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nel luogo indicato.
Art. 8.
(Vigilanza e controllo)
1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cui alla presente legge, fatta salva la competenza delle aziende sanitarie locali competenti per territorio che verificano il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei materiali impiegati, nonché delle modalità di esecuzione dei tatuaggi e dei piercing e il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3.
2. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio, qualora a seguito dei controlli di cui al comma 1 accertino la carenza dei requisiti ivi previsti, indicano gli adeguamenti necessari stabilendo un congruo termine per la loro attuazione. In caso di mancato adeguamento entro il termine stabilito ai sensi del primo periodo, le aziende sanitarie locali provvedono a darne informazione al comune ai fini della sospensione o della chiusura definitiva delle attività da parte del sindaco.
Art. 9.
(Pigmenti per tatuaggio e monili e strumenti per il piercing)
1. I produttori e gli importatori di pigmenti utilizzabili per le attività di tatuaggio immettono sul mercato nazionale prodotti conformi a quanto disposto dall’allegato XVII annesso al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
2. I produttori, gli importatori e i distributori di pigmenti utilizzabili per le attività di tatuaggio, ai fini della tracciabilità, devono indicare nei documenti di vendita, nelle fatture o nelle ricevute fiscali, il numero del lotto e la data di scadenza di ciascun prodotto venduto.
3. I produttori e gli importatori di monili utilizzabili per le attività di piercing immettono sul mercato nazionale prodotti conformi alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 16.
4. L’obbligo di cui al comma 2 deve essere assolto anche per tutti i prodotti soggetti a scadenza di validità.
Art. 10.
(Obblighi e divieti)
1. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è vietato:
a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, ad esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, sui minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dall’articolo 14;
b) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, ad esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, sui minori di anni quattordici;
c) eseguire la procedura di piercing al lobo dell’orecchio sui minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dall’articolo 14;
d) utilizzare pigmenti non conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9;
e) impiegare anestetici locali;
f) utilizzare un dispositivo meccanico per la foratura del lobo dell’orecchio;
g) detenere animali all’interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.
2. È vietato l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13.
3. Le attività finalizzate alla rimozione dei tatuaggi possono essere praticate esclusivamente in strutture sanitarie da parte di personale medico.
4. I tatuaggi e i piercing eseguiti sul viso devono essere di dimensioni tali da non ostacolare l’esatta identificazione della persona.
Art. 11.
(Smaltimento dei rifiuti)
1. I rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing sono assimilati ai rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie definiti ai sensi della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
2. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.
3. Ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti, i comuni applicano quanto disposto dal comma 649 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Gli obblighi amministrativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assolti ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 12.
(Manifestazioni pubbliche)
1. Le attività di tatuaggio e piercing, svolte nel contesto di una manifestazione pubblica, sono soggette all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 6, da presentare a cura dell’organizzatore della manifestazione.
2. L’organizzatore della manifestazione dichiara la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3 e il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8.
Art. 13.
(Tatuatori e piercer stranieri)
1. In occasione delle manifestazioni pubbliche di cui all’articolo 12, i cittadini stranieri che esercitano nello Stato di residenza le attività di tatuaggio artistico, di tatuaggio con finalità mediche e di piercing possono esercitarle nel territorio nazionale senza essere in possesso del requisito soggettivo previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), esclusivamente per la durata della manifestazione e sotto la responsabilità civile e penale del responsabile tecnico designato ai sensi del citato articolo 12, comma 2.
2. I cittadini stranieri che esercitano nello Stato di residenza le attività di tatuaggio artistico, di tatuaggio con finalità mediche e di piercing possono esercitarle nel territorio nazionale senza essere in possesso del requisito soggettivo previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), per un periodo non superiore a trenta giorni presso un esercizio autorizzato ai sensi dell’articolo 6, e sotto la responsabilità civile del responsabile tecnico di cui all’articolo 7, comma 3, il quale, prima dell’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’azienda sanitaria locale competente per territorio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Art. 14.
(Informazioni al consumatore e consenso informato)
1. Gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing hanno l’obbligo di informare, per iscritto, il cliente ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16.
2. L’informazione al cliente deve essere documentata anche attraverso un’informativa scritta rilasciata al cliente stesso, il quale deve sottoscrivere una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Per ciascun cliente deve essere compilata una scheda individuale con i dati identificativi, il trattamento effettuato, la sede di applicazione e i materiali utilizzati, nonché le indicazioni specifiche da seguire successivamente al trattamento. La scheda deve essere datata e sottoscritta dal cliente e dall’operatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall’esercente presso il proprio esercizio, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.
Art. 15.
(Tutela dei minori)
1. I soggetti minori, di età compresa tra quattordici e diciotto anni, possono essere sottoposti alle procedure di tatuaggio con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dall’articolo 14.
2. I soggetti minori, di età compresa tra quattordici e diciotto anni, possono essere sottoposti alle procedure di piercing, a esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dall’articolo 14.
3. I minori di anni quattordici possono essere sottoposti alla procedura di piercing del lobo dell’orecchio con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dall’articolo 14.
Art. 16.
(Regolamento)
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che disciplina per le attività di tatuaggio artistico, di tatuaggio con finalità mediche, di dermopigmentazione e di piercing:
a) i requisiti minimi gestionali, strutturali e igienico-sanitari;
b) l’elenco delle attrezzature e degli strumenti utilizzabili per le attività di tatuaggio artistico, di tatuaggio con finalità mediche, di dermopigmentazione e di piercing;
c) le modalità e le procedure di impiego delle attrezzature e degli strumenti utilizzati in condizioni di sicurezza;
d) i requisiti chimico-tossicologici dei pigmenti utilizzabili nelle attività di tatuaggio artistico, di tatuaggio con finalità mediche e di dermopigmentazione;
e) le modalità di espressione del consenso informato di cui all’articolo 14;
f) le modalità di conservazione dei certificati di conformità e dei libretti di istruzione e di manutenzione delle apparecchiature nonché delle schede di sicurezza dei pigmenti e dei prodotti chimici.
Art. 17.
(Sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono comminate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione.
2. Ferme restando le disposizioni del codice penale e delle leggi speciali nel caso in cui il fatto costituisca reato:
a) chiunque esercita le attività di cui alla presente legge in assenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro;
b) la mancata frequentazione dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2 dell’articolo 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro;
c) chiunque esercita le attività di cui alla presente legge in assenza dell’autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi dell’articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro;
d) la violazione del comma 3 dell’articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro;
e) la violazione dell’articolo 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro;
f) la violazione dell’articolo 10, comma 1, lettere d), e) e f), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro e quella della lettera g) del medesimo comma è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro;
g) la violazione del comma 2 dell’articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro;
h) la violazione dell’articolo 14 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro;
i) la violazione dell’articolo 15 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro;
l) la violazione delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 16 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio e dagli altri soggetti a cui la legislazione vigente attribuisce poteri di accertamento.
Art. 18.
(Norme finali e transitorie)
1. Coloro che già esercitano le attività di tatuaggio e piercing in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti nelle regioni che, alla medesima data di entrata in vigore, non hanno provveduto ad avviare i corsi previsti dalle Linee guida del Ministero della salute per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, di cui alla circolare del Ministero della sanità 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, nelle more dell’organizzazione dei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, possono continuare a esercitare l’attività, fermo restando l’obbligo di iscrizione ai primi corsi autorizzati e all’obbligo della frequenza e del superamento dei corsi stessi.
2. Le regioni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ad avviare corsi di riqualificazione professionale per i soggetti di cui al citato comma 1 per un periodo non superiore a un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
3. I contenuti per le materie igienico-sanitarie dei corsi di riqualificazione di cui al comma 2 sono stabiliti in conformità alle Linee guida di cui al comma 1.
4. L’attestato di frequenza dei corsi regionali conformi alle Linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge, e quello dei corsi di riqualificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono equipollenti al superamento dell’esame di abilitazione di cui all’articolo 4 ed hanno validità in tutto il territorio nazionale.
5. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.