Il testo presentato
Al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministro per lo sport e per i giovani – Per sapere – premesso che:
il sistema calcio, non solo rappresenta un fattore sportivo e sociale che ben conosciamo, ma i dati economici lo connotano come una delle industrie più importanti del nostro Paese. Il calcio costituisce un settore industriale rilevante nel Paese, con ricavi diretti totali di 5 miliardi di euro e un impatto sul PIL stimato in oltre 11,1 miliardi di euro, oltre a quasi 126.000 posti di lavoro attivati. La contribuzione fiscale e previdenziale del calcio di vertice (Serie A, B e C) nel 2020 ha superato gli 1,3 miliardi di euro;
il decreto legislativo n. 147 del 2015 prevedeva all’articolo 16, comma 5-quater, un favor fisci per il rientro in Italia dei professionisti sportivi disponendo che i compensi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, a condizione che la disciplina sportiva in questione sia riconosciuta dal CONI, che l’atleta abbia almeno 20 anni di età, che abbia trascorso gli ultimi due anni all’estero e che goda di un compenso sportivo superiore al milione di euro;
l’opzione per il regime fiscale agevolato avveniva, ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo 16, tramite il versamento di un contributo dello 0,5 per cento della base imponibile, il cui gettito complessivo era destinato a potenziare i settori giovanili;
le citate disposizioni producevano rilevanti effetti sia di natura diretta, quali la capacità attrattiva delle società nei confronti di soggetti altrimenti non ingaggiabili, sia indiretti, quali generazione di risorse da destinare ai settori giovanili;
il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della legge delega fiscale, all’articolo 5, ha previsto la riforma del regime fiscale dei lavoratori cd. impatriati stabilendo, a decorrere dal 2024, la detassazione Irpef del 50 per cento, per cinque periodi d’imposta, dei redditi di coloro che trasferiscono la residenza in Italia, entro il limite di 600.000 euro, al ricorrere di specifiche condizioni;
conseguentemente all’introduzione del nuovo regime, il comma 9 del citato articolo 5 ha disposto l’abrogazione, del citato articolo 16 del decreto, n. 147 del 2015, e ha mantenuto l’applicazione delle previgenti disposizioni nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data;
tale abrogazione incide negativamente sul mondo sportivo italiano, in primo luogo perché i club, non potendo più ricorrere a tale normativa, sono costretti a sostenere maggiori costi per garantire gli stessi importi netti ai professionisti; inoltre vengono penalizzati i settori giovanili venendo a mancare il contributo dello 0,5 per cento disposto ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo 16;
i “vivai italiani” soffrono da anni di difficoltà strutturali, esemplificate, tra l’altro, da due mancate qualificazioni ai mondiali e trattandosi, peraltro, di afflussi dall’estero tramite la normativa fiscale di favore di numeri assai esigui;
il citato articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, detta una disciplina generale che sembrerebbe applicarsi anche ai professionisti sportivi tuttavia non è chiaro come debba interpretarsi per tali fattispecie il requisito di elevata qualificazione o specializzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);
la Circolare 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate prevede che il requisito dell’alta specializzazione ricorre con il conseguimento di un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;
se il nuovo regime fiscale per gli impatriati sia riferito anche ai professionisti sportivi e quale sia la corretta interpretazione per tali fattispecie del requisito della condizione di cui al comma 1, lettera d) del citato articolo 5 il quale prevede che i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Andrea ROSSI