Il testo presentato
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze per sapere – premesso che:
nella frazione di Cervarolo, comune di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia, il 20 marzo 1944 si è verificato il noto eccidio di 24 civili ad opera delle milizie naziste e dei loro alleati repubblichini;
suddetto eccidio criminale è stato acclarato anche in via giudiziaria come testimoniano una serie di sentenze come la n. 43/2012 Trib. Militare di Verona, la 107/2012 Corte Militare di Appello, 23288/2014 Cass. e 171/2014 Corte Militare di Appello in rinvio;
in data 30 aprile 2022 il Governo ha emanato il decreto legge n. 36, che all’art. 43 del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, convertito con legge n.79/2022;
il criterio per potere accedere la fondo di cui in premessa è l’aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ove sia presente la liquidazione del danno, avviata antecedente alla data di entrata in vigore del decreto;
in base a quanto previsto dalla norma, alcuni eredi delle vittime dell’eccidio, legalmente rappresentati, hanno presentato istanza di accesso a tale fondo allegando la documentazione richiesta, nello specifico le sentenze, i certificati di morte, le denunce di successione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
nella frazione di Cervarolo, comune di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia, il 20 marzo 1944 si è verificato il noto eccidio di 24 civili ad opera delle milizie naziste e dei loro alleati repubblichini;
suddetto eccidio criminale è stato acclarato anche in via giudiziaria come testimoniano una serie di sentenze come la n. 43/2012 Trib. Militare di Verona, la 107/2012 Corte Militare di Appello, 23288/2014 Cass. e 171/2014 Corte Militare di Appello in rinvio;
in data 30 aprile 2022 il Governo ha emanato il decreto legge n. 36, che all’art. 43 del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, convertito con legge n.79/2022;
il criterio per potere accedere la fondo di cui in premessa è l’aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ove sia presente la liquidazione del danno, avviata antecedente alla data di entrata in vigore del decreto;
in base a quanto previsto dalla norma, alcuni eredi delle vittime dell’eccidio, legalmente rappresentati, hanno presentato istanza di accesso a tale fondo allegando la documentazione richiesta, nello specifico le sentenze, i certificati di morte, le denunce di successione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
nonostante tale istanza sia stata presentata nel giugno 2023, e certamente ricevuta dagli uffici preposti avendo la ricevuta di ritorno, a tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta–: