Disciplinare la partecipazione a distanza dei lavori parlamentari
L’emergenza sanitaria che stiamo tuttora vivendo ha posto un problema di aggiornamento delle modalità di partecipazione ai lavori parlamentari che in molti altri Paesi è da tempo già ampiamente regolata e applicata. Pur essendo convinto che la modalità di partecipazione dal vivo sia sempre preferibile, ritengo sia opportuno disciplinare il lavoro da remoto, per permettere che un’eventuale assenza fisica non pregiudichi necessariamente la partecipazione ai lavori dell’Aula e delle Commissioni. Per questo motivo, ho di buon grado aderito alla proposta di modifica a prima firma Ceccanti sulla riforma del regolamento Camera per disciplinare la partecipazione a distanza secondo il modello della Camera dei deputati spagnola.
IL TESTO DELLA PROPOSTA
Onorevoli colleghi,
l’emergenza Covid ha posto un problema di aggiornamento delle modalità di partecipazione ai lavori parlamentari che in molti altri Paesi è da tempo puntualmente regolata. Pur restando la modalità di partecipazione di persona quella di gran lunga preferibile e da privilegiare come regola, appare opportuno disciplinare in modo rigoroso eventuali eccezioni ben delimitate in cui l’assenza di tali modalità si tradurrebbe necessariamente in non partecipazione.
Il problema non è tanto e solo quello della possibile mancanza del quorum (per il quale è possibile agire sulle missioni) o di alterare i possibili esiti di votazioni ordinarie (per i quali è forse possibile risolvere la questione con fair play tra i gruppi e tra maggioranza ed opposizione), quanto soprattutto per le votazioni per le quali sono richiesti quorum particolari ed in cui, quindi, solo la possibilità di garantire una partecipazione ed anche un voto a distanza può non alterare il risultato.
Per questa ragione si è ripresa quasi alla lettera una precisa formulazione, quella dell’articolo 82 comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati spagnola, che offre un modello già ben sperimentato di risoluzione di questi problemi.
Dopo l’articolo 48-bis del Regolamento è inserito il seguente:
“Art. 48-ter
L’Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, i casi in cui in ragione di particolari circostanze che impediscano ai deputati lo svolgimento della funzione parlamentare in presenza, possono essere autorizzati la partecipazione alle sedute dell’Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni e l’esercizio del voto secondo procedure telematiche che assicurino la personalità, la libertà e la sicurezza del voto.
L’Ufficio di Presidenza, verificate le condizioni di cui al comma precedente, autorizza i deputati che ne fanno richiesta specificando i voti e il periodo di tempo in cui il voto può essere espresso secondo tali procedure telematiche.